|
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29
ottobre 2001, n. 461
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento
della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche'
per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie.
ILPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n.
23;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.
472;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 349;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 marzo 2001;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni citta' ed autonomie
locali nella seduta del 22 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4
giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze ed il Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
-
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "impiegato" o "dipendente" l'appartenente
ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale,
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' l'appartenente alle Forze di polizia,
anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre
categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
b) per "militare" l'appartenente a forze armate o
a corpi ad ordinamento militare;
c) per "Amministrazione" la pubblica amministrazione
o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza
del dipendente;
d) per "Commissione" la Commissione medico-ospedaliera
di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
e) per "Comitato" il Comitato di verifica per le cause
di servizio di cui all'articolo 10.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione
delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 e del punto 23) dell'allegato
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione
di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri
per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti
oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera
a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata
una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione
dei procedimenti amministrativi.
-
Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano
applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare
autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente
legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
-
I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere delle competenti
commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove,
anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta
di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
-
I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa
data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei
procedimenti.
-
I regolamenti si conformano ai seguenti criteri
e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali,
in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze
degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi
dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti
e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti
tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che
si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi
uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita',
anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda
ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono
particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in
essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa
e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi
di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe
a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi
di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione
della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi
o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori
di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di
verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con
i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione
e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili,
anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
5-bis). I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente
articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di
modificazione.
-
I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti
di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi
e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per
la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
-
Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali
di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente
nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato
in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
-
In sede di prima attuazione della presente
legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui
al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare
i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche'
le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni,
nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali
e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,
prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale
degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi
e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.
Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre
il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali
massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa,
secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche'
a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione
delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le
norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli
atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di
eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
-
I regolamenti di cui al comma 8, lettere a),
b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari
competenti per materia.
-
In attesa dell'entrata in vigore delle norme
di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione
della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari
di cui all'art. 6 della medesima legge.
-
Con il disegno di legge di cui al comma 1,
il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega
ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi
unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento
alle materie interessate dalla attuazione della presente legge.
In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo
e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui
all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta
di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i
settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni
di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17
e dal presente articolo.".
"23. Procedimento di riconoscimento di infermita', concessione
di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.".
- Si trascrive il testo del punto 63 dell'allegato A della legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi
- Legge di semplificazione 1999):
"63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento
e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
legge 23 agosto 1988, n. 400;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
- Per i riferimenti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, si veda
nelle note all'art. 19 ed all'art. 20.
- Per i riferimenti al regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024,
si veda nelle note all'art. 20.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note all'art. 20.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, si veda nelle note all'art. 20.
- La legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 gennaio 1971, n. 8, reca: "Estensione dell'equo
indennizzo al personale militare.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, si veda nelle note all'art. 1, all'art.
10, all'art. 17 ed all'art. 20.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
29 gennaio 1979, n. 28, reca:
"Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 1982, n. 16, reca:
"Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in
attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23
settembre 1981, n. 533.".
- La legge 2 maggio 1984, n. 111, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 1984, n. 124, reca:
"Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per
servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834.".
- Per i riferimenti al decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987,
n. 472, si veda nelle note all'art. 20.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 349, si veda nelle note all'art. 20.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178, reca: "Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione
di enti pubblici di previdenza e assistenza.".
- Per i riferimenti alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
veda nelle note all'art. 20.
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1999, n. 56, reca:
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1998.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, supplemento
ordinario, reca: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario,
reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi
e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato): "Art. 1 (Soggetti del diritto).
- I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio,
hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio
dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico,
gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonche' i magistrati
ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati
e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli
istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate
dei Corpi di polizia.
Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti
i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 165 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato
dal regolamento che qui si pubblica: "Art. 165. - Il giudizio
sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni dell'integrita'
fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e'
espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi
militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome
militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.
(I restanti commi sono abrogati dal decreto che qui si pubblica)
Art. 2.
Iniziativa a domanda
-
Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto
infermita' o subito aggravamenti di infermita' o lesioni preesistenti,
ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per
fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio,
presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale
presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermita'
o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove
possibile, le conseguenze sull'integrita' fisica, psichica o
sensoriale e sull'idoneita' al servizio, allegando ogni documento
utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio,
la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti
da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente
entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso
o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita' o della
lesione o dell'aggravamento.
-
La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta
dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
-
La presentazione della richiesta di equo indennizzo
puo' essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento
di causa di servizio ovvero puo' essere prodotta nel corso del
procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il
termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo
caso il procedimento si estende anche alla definizione della
richiesta di equo indennizzo.
-
La richiesta di equo indennizzo deve riguardare
la morte o una menomazione dell'integrita' fisica o psichica
o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile
ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella
B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente
ad infermita' o lesione non prevista in dette tabelle e' indennizzabile
solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna
di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la
menomazione dell'integrita' fisica si manifesta entro cinque
anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci
anni per invalidita' derivanti da infermita' ad eziopatogenesi
non definita o idiopatica.
-
La richiesta di equo indennizzo puo' essere
proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato,
entro sei mesi dal decesso.
-
La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo
quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma
4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla
data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio dell'infermita' o lesione,
da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle
di cui al comma 7, ovvero da quando si e' verificata la menomazione
in conseguenza dell'infermita' o lesione gia' riconosciuta dipendente
da causa di servizio.
-
Resta ferma la criteriologia medico-legale
in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla
base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico
di privilegio, nonche' per l'applicazione della tabella A o
della tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della
tabella F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915.
Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 1982, n. 16, reca:
"Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in
attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23
settembre 1981, n. 533"; la tabella A concerne: "Lesioni
ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno
temporaneo"; la tabella B concerne: "Lesioni ed infermita'
che danno diritto ad indennita' per una volta tanto".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
29 gennaio 1979, n. 28, reca:
"Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra";
la tabella F concerne: "Assegno per cumulo di infermita'".
Art. 3.
Avvio d'ufficio
-
L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento
per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta
che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa
o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermita'
nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette
infermita' siano tali da poter divenire causa d'invalidita'
o di altra menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale.
-
L'Amministrazione procede d'ufficio anche in
caso di morte del dipendente quando il decesso e' avvenuto in
attivita' di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.
Art. 4.
Tutela della riservatezza
-
In applicazione dell'articolo 22, comma 3-bis,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento
identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente
pertinenti e necessarie in relazione alle finalita' perseguite.
-
Gli uffici e gli organismi interessati all'applicazione
del presente regolamento possono trattare, nei casi previsti,
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti
interessati.
-
Possono essere effettuate, in conformita'
agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 135, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco,
cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali operazioni di
selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sono consentite
solo previa indicazione scritta dei motivi. Gli uffici e gli
organismi interessati rendono pubblica, con proprio atto, la
lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere
comunicati in base a vigenti disposizioni normative.
-
Resta fermo quanto previsto dalla legge 5
giugno 1990, n. 135, in ordine alle misure anche organizzative
da adottare per la tutela della riservatezza in casi di infezione
da HIV o di AIDS.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali):
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo
Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli
7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai soggetti che con
riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno
contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati
dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche'
i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche,
il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e'
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge,
nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita'
di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione
di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi
di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati
in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti
pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate
ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita'
di interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato,
ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma
1.
3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma
3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti
pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente
legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano
e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi
di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari
in relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando
tale identificazione periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art.
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di
rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al
comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui
all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto
dall'art. 43, comma 2.".
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge
31 dicembre 1996, n. 675):
" Art. 3 (Dati trattati).
1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i
soli dati essenziali per svolgere attivita' istituzionali che
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), d) ed e),
della legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza
e l'aggiornamento dei dati, nonche' la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza e necessita' rispetto alle finalita' perseguite
nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato
fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i
dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto
agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici
valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti
o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto
o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata
per la verifica dell'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni
o gli adempimenti.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato
il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessita'.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato
per finalita' che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento
di tali dati si procede con le modalita' di cui al comma 4 anche
quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o
banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati.
6. I dati non possono essere trattati nell'ambito di
test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalita'
dell'interessato.".
"Art. 4 (Operazioni eseguibili).
1. Rispetto ai datila cui disponibilita' e' essenziale
ai sensi dell'art. 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati
a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente
necessarie al perseguimento delle finalita' per le quali il
trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti
nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi
esercitati anche su richiesta di altri soggetti.
2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonche' i trattamenti
di dati ai sensi dell'art. 17 della legge, sono effettuati solo
con l'indicazione scritta dei motivi.
3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonche' le operazioni
e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando
banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti
da espressa disposizione di legge.
4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute sancito dall'art. 23, comma 4,
della legge.".
- La legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132, reca: "Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS".
Art. 5.
Istruttoria
-
L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato
invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato,
all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento
finale.
-
L'ufficio competente ad emettere il provvedimento
finale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove
rilevi la manifesta inammissibilita' o irricevibilita', respinge
la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare o
comunicare, anche in via amministrativa, al dipendente, entro
dieci giorni. Fermo restando il termine di trenta giorni, le
competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori
di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto organizzativo
interno dell'Amministrazione.
-
Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali
indicate al comma 2, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento
finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto
previsto dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente
competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato,
dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.
-
Il responsabile dell'ufficio presso il quale
il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al
verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento
di infermita' o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie
fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione
della richiesta stessa.
-
Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 3, il dipendente puo' comunicare
l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali
sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto
sospensivo del procedimento, salvo che non abbia gia' dichiarato,
nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente
al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione
dei dati personali da parte degli uffici competenti.
-
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di avvio di ufficio del procedimento.
Art. 6.
Commissione
-
La diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva
possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche'
del momento della conoscibilita' della patologia, e delle conseguenze
sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneita'
al servizio, e' effettuata dalla Commissione territorialmente
competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del
dipendente ovvero, se il dipendente e' pensionato o deceduto,
alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente
diritto. Per coloro che risiedono all'estero la visita e' effettuata,
per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati
dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario
dell'autorita' stessa.
-
La Commissione e' composta di tre ufficiali
medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina
legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente
il direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore
medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore
medico piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore
anzianita' di servizio.
-
La Commissione, quando deve pronunciarsi su
infermita' o lesioni di militari appartenenti a forze armate
diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento
civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con
funzioni di presidente identificato con le modalita' indicate
al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della
forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.
-
La Commissione, per esigenze legate alla complessita'
dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la partecipazione
alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
-
L'interessato puo' essere assistito durante
la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di
fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
-
La Commissione, entro trenta giorni dalla
ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita
per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale,
firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le
generalita' del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti
della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti
e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione
della data di conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita'
da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso,
nonche' l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di
idoneita' al servizio od altre forme di inabilita', le eventuali
dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato,
i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente
ed il voto consultivo del medico specialista.
-
Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione
competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In
caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione
medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il verbale e' inviato
direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare
comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo 8.
-
In caso di accertamento diagnostico di infezione
da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella
l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente
a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento;
il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative,
in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione
dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilita'.
-
La data di effettuazione della visita e' comunicata
al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In
caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del
medico designato dal dipendente alla visita, e' convocata una
nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
-
In caso di giustificata assenza del dipendente
alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova
visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
-
In caso di ingiustificata assenza del dipendente
alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce
gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
-
Il Presidente della Commissione, in caso di
comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, puo'
disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un
componente della Commissione stessa.
-
Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia,
della difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle
domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo
9 ed e' approvato il modello di verbale utilizzabile, anche
per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni
sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita'
di svolgimento dei lavori.
Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 135, si veda nelle note all'art. 4.
Art. 7.
Incombenze dell'Amministrazione
-
Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale
della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento
finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione
nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili,
relativi al nesso causale tra l'infermita' o lesione e l'attivita'
di servizio, nonche' l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.
-
Al dipendente e' data comunicazione della
trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci
giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilita'
dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo
entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione,
secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonche' di
presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
-
Nel caso di impossibilita' di ulteriore corso
del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio
emana il provvedimento di accertamento negativo della causa
di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche
in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci
giorni, restando salva la possibilita' di reiterazione della
domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto
dall'articolo 2.
-
L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo,
con provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando
riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione
sulla conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita' o lesione,
che la domanda e' stata presentata oltre i termini di decadenza.
Art. 8.
Presentazione diretta di certificazione medica
-
Al fine dell'accelerazione del procedimento,
il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente
puo' presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento
di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione
medica concernente l'accertamento dell'infermita' specificamente
dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni
di cui all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni
mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre
1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione
della domanda stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione,
ove non sussistano condizioni di inammissibilita' o irricevibilita',
inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione
ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione
di cui all'articolo 7, comma 1.
-
Al dipendente e' data comunicazione della
trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci
giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilita'
dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo
entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione,
secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonche' di
presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
-
L'effettuazione della visita di cui al comma
1 e' disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda
sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri
indicati all'articolo 6, comma 1. Alla visita il dipendente
puo' farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per
l'Amministrazione.
-
La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti
interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui
all'articolo 2. Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 15
ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del
decreto.legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni,
in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e
malattie invalidanti):
"2. Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale operano
una o piu' commissioni mediche incaricate di effettuare gli
accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in
medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due
medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti
in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono
scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unita'
sanitaria locale territorialmente competente.".
Art. 9.
Ricorso alternativo ad altro organismo
di accertamento medico
-
In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo
6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi
di lavoro della Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione
anche territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere
la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda
sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri
indicati all'articolo 6, comma 1, per l'accertamento sanitario
da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione
medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo
5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente
secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1.
-
La Commissione medica procede all'accertamento sanitario,
ai sensi dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la
procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui
all'articolo 6,
commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7.
-
Per le visite relative a militari o appartenenti
a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai
sensi del presente articolo, la Commissione medica e' di volta
in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico
della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, si veda
nelle note all'art. 8.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1997, n. 137, reca: "Attuazione
della delega conferita dall'art. 3, comma 3, lettera d), della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle
attivita' di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali
di invalidita' e inabilita'.".
- Il decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998, n. 188, reca: "Disposizioni
correttive del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 157, del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 180, e del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184, in materia pensionistica.".
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278:
"Art. 2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidita'
finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998,
sono definiti i criteri e le modalita' idonee a garantire unita'
di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidita'
finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza.
2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura
per l'accertamento sanitario degli stati di invalidita', con
lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalita'
ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche
per le pensioni di guerra e l'invalidita' civile del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei
processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati
da parte degli organi sanitari ai quali e' demandata la determinazione
dello stato di invalidita'. Le predette commissioni, che assumono
la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati
i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione
dello stato di invalidita' oppure disporre, con esplicita e
dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della
procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione
di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato
a visita diretta.
3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi
annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei
requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati
dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato
di invalidita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono definiti
gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.".
Art. 10.
Comitato di verifica per le cause di servizio
-
Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le
cause di servizio.
-
Il Comitato e' formato da un numero di componenti
non superiore a venticinque e non inferiore a quindici, scelti
tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature,
dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti
dello Stato, nonche' tra ufficiali medici superiori e qualifiche
equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle
amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle domande relative
a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento
civile, il Comitato e' di volta in volta integrato da un numero
di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione
di appartenenza non superiore a due.
-
I componenti, nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni,
prorogabili per non piu' di una volta, possono essere collocati
in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa
autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto
previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi
di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la
spesa relativa al trattamento economico complessivo.
-
Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' nominato, tra i componenti magistrati della Corte
dei conti, il Presidente del Comitato.
-
Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente
a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.
-
Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa
l'utilita' di riunione plenaria, funziona suddiviso in piu'
sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che
le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti
tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
-
Il Presidente del Comitato segnala al Ministro
i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai
commi 2 e 4 dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con
proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti
responsabili di inadempienze o ritardi.
-
Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia
e delle finanze e si avvale di una segreteria, costituita da
un contingente di personale, non superiore alle cinquanta unita',
appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.
-
Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti criteri e modalita' di organizzazione
interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti
di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici
di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della
dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze, e sono definiti modalita' e termini per la
conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti
e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
-
Fino alla costituzione del nuovo Comitato
ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato
di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla
disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
-
Le domande pendenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro
un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire
la sollecita definizione delle domande predette il Presidente
adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la
ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite
a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma
10.
-
Per l'accelerato smaltimento delle pratiche
arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica,
speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti,
scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2,
alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione
di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande
ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie. Le domande pendenti sono
assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi
decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato
di verifica in relazione alla specificita' di materia o analogia
di cause di servizio o infermita'. A supporto dell'attivita'
dei Comitati speciali e' utilizzato l'ufficio di cui al comma
8, il cui contingente, a tal fine, e' elevato a settanta unita',
senza aggravi di oneri.
-
Il Presidente adotta le necessarie disposizioni
per l'attivazione dell'articolo 4.
Note all'art. 10:
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n.
317 (Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001 n. 181), entrata in vigore
il giorno successivo la sua pubblicazione, reca: "Modificazioni
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge, con modificazioni,
dal l'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317: "3. Per
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli
avvocati e procuratori dello Stato, nonche' per il personale
di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle
province, delle citta' metropolitane e dei comuni, gli organi
competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti,
fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare motivate
ragioni ostative al suo accoglimento.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, reca: "Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 166 abrogato dal regolamento
che qui si pubblica:
"Art. 166 (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).
- Sulla dipendenza delle infermita' contratte o delle lesioni
riportate dal dipendente ovvero sulle cause della sua morte
esprime il proprio parere, nei casi previsti, il comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Detto comitato e' composto da un presidente
di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero
di membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale
anche se a riposo:
magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori
a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, funzionari del
Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di
primo dirigente o equiparata; ufficiali generali e superiori
medici.
Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario
con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata,
della amministrazione presso la quale il dipendente prestava
servizio. I componenti del comitato sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica
due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i
componenti in attivita' di servizio continuano, ad eccezione
del presidente, ad esercitare le loro normali funzioni.
E' in facolta' del Presidente del Consiglio dei Ministri di
affidare le funzioni di vice presidente del comitato a non oltre
due membri di esso scelti tra i magistrati della Corte di cassazione
e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti con funzioni non inferiori a quella di consigliere.
Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilita' della
adunanza plenaria, funziona suddiviso in piu' sezioni composte
dal presidente e da cinque membri dei quali almeno due magistrati
e un ufficiale medico o un funzionario medico della Polizia
di Stato. Alla costituzione delle sezioni provvede il presidente
del comitato.
Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate a magistrati
della Corte dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello
Stato.".
Art. 11.
Pareri del Comitato
-
Il Comitato accerta la riconducibilita' ad
attivita' lavorativa delle cause produttive di infermita' o
lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale
tra i fatti e l'infermita' o lesione.
-
Entro sessanta giorni dal ricevimento degli
atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito
il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermita' o
lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro
quindici giorni all'amministrazione.
-
Il parere e' motivato ed e' firmato dal Presidente
e dal Segretario.
-
Entro venti giorni dal ricevimento degli atti,
il Comitato puo' richiedere supplementi di accertamenti sanitari
alla Commissione medica prevista dall'articolo 6 o ad una delle
Commissioni di cui all'articolo 9, scelta in modo da assicurare
la diversita' dell'organismo rispetto a quello che ha reso la
prima diagnosi; la visita medica e' effettuata nel rispetto
dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi
i casi di impossibilita' di ulteriore corso del procedimento
ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, il verbale della visita
medica e' trasmesso direttamente al Comitato entro quindici
giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro
trenta giorni dalla ricezione del verbale.
Art. 12.
Unicita' di accertamento
-
Il riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio dell'infermita' o lesione costituisce accertamento
definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo
indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
Art. 13.
Atti per via telematica
-
Le comunicazioni tra uffici previste dal presente
regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validita'
di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti
incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli
articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
-
Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione
per via telematica devono essere debitamente motivate nella
nota di trasmissione degli atti stessi.
-
E' in facolta' del dipendente chiedere, in
qualunque stato del procedimento, che la comunicazione allo
stesso degli atti, da parte dei competenti uffici, avvenga per
via telematica, fornendo a tal fine i dati necessari.
-
In caso di trasmissione in forma cartacea,
il verbale recante diagnosi medica e' inserito in plico chiuso,
da allegarsi alla nota di comunicazione.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre
1996, n. 675:
"Art. 8 (Responsabile):
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato
tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita'
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i
dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni
del titolare o del responsabile.".
"Art. 19 (Incaricati del trattamento):
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati
personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile,
e che operano sotto la loro diretta autorita'.".
Art. 14.
Termini e competenza
-
L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento
di infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, su
conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestivita'
della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro
venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro
lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni,
non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere
ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta
il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente
al parere del Comitato.
-
Il provvedimento finale e' adottato nel rispetto
dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento
ed e' notificato o comunicato, anche per via amministrativa,
all'interessato nei successivi quindici giorni.
-
In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo
prima della espressione del parere del Comitato, e' adottato
un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa
di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti
non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano
la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente
regolamento.
-
Entro cinque anni dalla data di comunicazione
del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso
di aggravamento della menomazione della integrita' fisica, psichica
o sensoriale per la quale e' stato concesso l'equo indennizzo,
puo' per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione
dell'equo indennizzo gia' concesso, secondo le procedure indicate
dal presente regolamento.
-
La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti
finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento
e' del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale
competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo
delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza,
della stessa amministrazione.
Art. 15.
Accertamenti di inidoneita' ed altre forme di inabilita'
-
Ai fini dell'accertamento delle condizioni
di idoneita' al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente
a visita della Commissione territorialmente competente, con
invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi
disponibili.
-
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
6.
-
In conformita' all'accertamento sanitario
di inidoneita' assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione
procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della
Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione
degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici
alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia,
fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.
Art. 16.
Accelerazione di procedure
-
L'Amministrazione non puo' chiedere pareri,
anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti
espressamente dal presente regolamento ne' dispone accertamenti
o acquisisce atti salvo comprovate necessita' emergenti nel
corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione
del procedimento resta sospeso per trenta giorni.
Art. 17.
Trattamenti pensionistici di privilegio
-
Per i procedimenti di riconoscimento di causa
di servizio, a fini di trattamento pensionistico di privilegio,
nonche' di stati invalidanti al servizio o di inabilita' non
dipendenti da causa di servizio, sempre per fini pensionistici,
dei dipendenti civili e militari dello Stato, si seguono le
procedure indicate dal presente regolamento e dalle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, non abrogate a seguito dell'entrata in vigore
del presente regolamento, fino all'assunzione da parte dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi procedimenti, sulla base
dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
-
Resta fermo quanto disposto dall'articolo
169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci anni dalla cessazione
del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento
pensionistico di privilegio, in relazione a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 169 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti
civili e militari dello Stato):
"Art. 169 (Ammissibilita' della domanda). - La domanda
di trattamento privilegiato non e' ammessa se il dipendente
abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio
senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermita'
o delle lesioni contratte. Il termine e' elevato a dieci anni
qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo.".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178, reca: "Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione
di enti pubblici di previdenza e assistenza.".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3:
"5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera
i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati
nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera
il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti
concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti
di cui all'art. 10, legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette
trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo
produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra
relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza.
Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia
compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.
Il consiglio e' composto dal presidente dell'Istituto, che lo
presiede, e da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL
e sei per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali
due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione
di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti
di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra
persone dotate di riconosciuta competenza e professionalita'
e di indiscussa moralita' ed indipendenza. Il possesso dei requisiti
e' comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere
di amministrazione e' incompatibile con quella di componente
del consiglio di vigilanza.".
Art. 18.
Disposizione transitoria
-
I procedimenti relativi a domande di riconoscimento
di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonche'
di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e
accertamento di idoneita' al servizio, gia' presentate all'Amministrazione
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11,
comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e
del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche
si pronunciano nella
composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente
regolamento.
-
Gli accertamenti di inabilita' non dipendente
da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro
8 maggio 1997, n. 187, avviati con domande pervenute all'Amministrazione
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento,
sono definiti secondo le procedure di cui al citato decreto
ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure
previste dal presente regolamento in tema di accertamento di
inidoneita' al servizio.
-
Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono
comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto
sulla tutela dei dati personali.
Nota all'art. 18:
- Il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1997, n. 150, concerne: "Regolamento
recante modalita' applicative delle disposizioni contenute all'art.
2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti
l'attribuzione della pensione di inabilita' ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale e obbligatoria.".
Art. 19.
Norme finali e di coordinamento
-
I richiami contenuti in disposizioni normative
ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito
dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento.
-
Le disposizioni del presente regolamento si
applicano anche ai procedimenti per concessione a qualsiasi
titolo di indennita' collegate al riconoscimento di causa di
servizio, fermo restando il regime di definitivita' delle pronunce
su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti
disposizioni.
-
Il personale militare e delle Forze di polizia,
anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo
al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa,
ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento
di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.
-
L'articolo 5, commi primo e secondo, della
legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta
applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di
idoneita' al servizio; il termine per la presentazione del ricorso
e' in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del
verbale della Commissione medica.
-
Le regioni e le province autonome provvedono
alle finalita' e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento
della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.
Note all'art. 19:
- La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: "Nuove disposizioni
sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali
delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti
dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello
Stato.".
- Si riporta il testo dei commi primo e secondo dell'art. 5:
"Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine
di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione il militare,
l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione
di sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene
deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:
dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo'
delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della
Commissione di prima istanza, presidente;
da due ufficiali superiori medici, membri.
A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della
Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un
ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva
o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio,
cui appartiene l'interessato."
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1485, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11, reca: "Varianti alla
legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative
alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite,
lesioni, ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni
militari e da altre amministrazioni dello Stato.".
Art. 20.
Abrogazioni
-
Sono abrogati:
a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli
11, 11-bis, 12, 13 e 14, nonche' l'articolo 5 per la parte non
richiamata dall'articolo 19 del presente regolamento;
b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile
1928, n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;
c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo
172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonche' gli articoli
166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
f) l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 349;
h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160
Note all'art. 20:
- La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 marzo 1926, n. 64, reca: "Nuove disposizioni sulle procedure
da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni
ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari
e da altre amministrazioni dello Stato.". (Gli articoli dall'1
al 10 e l'art. 15 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.
L'art 5 e' abrogato per la parte non richiamata dall'art. 19 del
regolamento che qui si pubblica.).
- Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 maggio 1928, n. 122, reca:
"Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con
regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge
11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti
medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali
dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni
dello Stato.". (Gli articoli dall'1 al 18 e gli articoli dal
22 al 36 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.). -
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25
gennaio 1957, n. 22, reca: "Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.".
(L'art. 130 e' abrogato dal regolamento che qui si pubblica). -
Si riporta il testo dell'art. 129, come modificato dal regolamento
che qui si pubblica:
"Art. 129 (Dispensa). - Puo' essere dispensato dal servizio
l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non
sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonche' quello
che abbia dato prova di incapacita' o di persistente insufficiente
rendimento.
Ai fini del precedente comma e' considerato di persistente insufficiente
rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine
dell'anno nel quale e' stato richiamato una qualifica inferiore
al "buono .
All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato
un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
(Commi 4 e 5 abrogati dal regolamento che qui si pubblica).
E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza
e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale
12 agosto 1957, n. 200, reca:
"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". (Gli
articoli 39, 40 e 56 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
9 maggio 1974, n. 120, reca: "Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato.". (Gli articoli 166, 170, 171, 174,
175, 176, 177, 178, 179 e 187 sono abrogati dal regolamento che
qui si pubblica.).
- Si riporta il testo dell'art. 175 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dal regolamento
che qui si pubblica:
"Art. 172 (Accertamenti sanitari). - (Commi abrogati dal regolamento
che qui si pubblica).
Per coloro che risiedono all'estero la visita e' effettuata, per
delega della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici
nominati dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario
dell'autorita' stessa.".
- La legge 21 settembre 1987, n. 387, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 settembre 1987, n. 220 e convertita in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472 (Gazzetta
Ufficiale 21 novembre 1987, n. 273), reca: "Copertura finanziaria
del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150,
di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale
della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.".
Il comma secondo dell'art. 1 della legge 20 novembre 1987, n. 472,
ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio
1987, n. 199, e 21 luglio 1987, n. 297, non convertiti in legge.
(L'art. 5-bis e' abrogato dal regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132,
supplemento ordinario, reca: "Regolamento recante riordino
dei procedimenti di riconoscimento di infermita' o lesione dipendente
da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.".
(Regolamento abrogato dal decreto che qui si pubblica.).
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, reca: "Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica.". (Comma 121 dell'art.
1 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).
|