Riferimenti normativi
e Giurisprudenza


Riferimenti Normativi
Molte sono le norme che possono essere citate in tema di difesa da mobbing, ad esempio: artt. 32 e 41 della Costituzione; art. 590 del Codice Penale; artt. 2043, 2049 e 2087 del Codice Civile; Legge 300/1970; Decreto Legislativo 626/94.

La prima sentenza sul mobbing in Italia è stata emessa dal Tribunale di Torino il 16 novembre 1999.

Realizzato in Italia il primo accordo aziendale contro le violenze psicologiche nei luoghi di lavoro. L'intesa, sottoscritta il 25 gennaio 2001 tra FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti e ATM-SATTI, è la seconda in Europa dopo quella realizzata in Germania alla Volkswagen ed interessa oltre 5000 dipendenti.

Da citare anche la risoluzione CEE: Mobbing sul posto di lavoro. Risoluzione A5-0283/2001. (2001/2339(INI))


La giurisprudenza
La prima sentenza sul mobbing emessa in Italia è del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro 1° grado, 16 novembre 1999 (udienza 6 ottobre 1999) - Est. Ciocchetti, in una causa promossa da una lavoratrice che dopo aver lavorato alcuni mesi in una azienda di Borgaro aveva presentato ricorso per chiedere il risarcimento del danno biologico dovuto al grave stato di depressione in cui era caduta a seguito dei ripetuti maltrattamenti subiti da un Caporeparto.
La lavoratrice, peraltro, faceva presente come l'ambiente in cui era costretta a lavorare fosse mortificante dal momento che la isolava, di fatto, dagli altri lavoratori.
Nel costituirsi in giudizio, l'azienda contestava ogni addebito rilevando come, in ogni caso, il motivo del disagio della lavoratrice fosse il comportamento posto in essere dal Caporeparto.
Il Tribunale di Torino ha ritenuto applicabile l'art. 2087 c.c. che pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti.
Applicando il principio contenuto nella norma al caso in esame, il giudice ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro condannandolo al pagamento della somma di dieci milioni di lire alla ex dipendente determinando la cifra del risarcimento a titolo equitativo.
Da sottolineare il ruolo svolto dai Rappresentanti Sindacali nel corso del dibattito, la cui testimonianza ha influito non poco nella formulazione del giudizio della Corte ed il fatto che questa sentenza possa estendere a dismisura il campo della responsabilità dell'imprenditore che potrà essere chiamato a rispondere nel caso in cui ometta di vigilare sui propri dipendenti per evitare che si verifichino lesioni di un diritto soggettivo assoluto quale quello alla salute.

 


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