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Riferimenti Normativi
Molte sono le norme che possono essere citate in tema di difesa
da mobbing, ad esempio: artt. 32 e 41 della Costituzione; art. 590
del Codice Penale; artt. 2043, 2049 e 2087 del Codice Civile; Legge
300/1970; Decreto Legislativo 626/94.
La prima sentenza sul mobbing in Italia è stata emessa dal
Tribunale di Torino il 16 novembre 1999.
Realizzato in Italia il primo accordo aziendale contro le violenze
psicologiche nei luoghi di lavoro. L'intesa, sottoscritta il 25
gennaio 2001 tra FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti e ATM-SATTI,
è la seconda in Europa dopo quella realizzata in Germania
alla Volkswagen ed interessa oltre 5000 dipendenti.
Da citare anche la risoluzione CEE: Mobbing sul posto di lavoro.
Risoluzione A5-0283/2001. (2001/2339(INI))

La
giurisprudenza
La
prima sentenza sul mobbing emessa in Italia è del Tribunale
di Torino, Sezione Lavoro 1° grado, 16 novembre 1999 (udienza
6 ottobre 1999) - Est. Ciocchetti, in una causa promossa da una
lavoratrice che dopo aver lavorato alcuni mesi in una azienda di
Borgaro aveva presentato ricorso per chiedere il risarcimento del
danno biologico dovuto al grave stato di depressione in cui era
caduta a seguito dei ripetuti maltrattamenti subiti da un Caporeparto.
La lavoratrice, peraltro, faceva presente come l'ambiente in cui
era costretta a lavorare fosse mortificante dal momento che la isolava,
di fatto, dagli altri lavoratori.
Nel costituirsi in giudizio, l'azienda contestava ogni addebito
rilevando come, in ogni caso, il motivo del disagio della lavoratrice
fosse il comportamento posto in essere dal Caporeparto.
Il Tribunale di Torino ha ritenuto applicabile l'art. 2087 c.c.
che pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei propri dipendenti.
Applicando il principio contenuto nella norma al caso in esame,
il giudice ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro
condannandolo al pagamento della somma di dieci milioni di lire
alla ex dipendente determinando la cifra del risarcimento a titolo
equitativo.
Da sottolineare il ruolo svolto dai Rappresentanti Sindacali nel
corso del dibattito, la cui testimonianza ha influito non poco nella
formulazione del giudizio della Corte ed il fatto che questa sentenza
possa estendere a dismisura il campo della responsabilità
dell'imprenditore che potrà essere chiamato a rispondere
nel caso in cui ometta di vigilare sui propri dipendenti per evitare
che si verifichino lesioni di un diritto soggettivo assoluto quale
quello alla salute.
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