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da MERIDIANO, lunedì 17 dicembre 2001
MOBBING,
DOPO TARANTO SERVONO REGOLE PIU' CHIARE
di Gennaro Biondi
La
recente sentenza a due anni e tre mesi inflitta dal Tribunale di
Taranto nei confronti del Presidente e del Direttore Generale dell'IVA
per violenza privata contro settanta lavoratori, merita un'attenta
considerazione, in quanto punisce un comportamento che al momento
rappresenta ancora un reato giuridicamente codificato e come tale
resta soggetto ad interpretazioni anche piuttosto diverse.
Si tratta del cosiddetto <<mobbing>>, ovvero di tutti
quegli atteggiamenti vessatori che indirizzati in modo sistematico
verso una persona sul luogo di lavoro possono incidere sulle sue
condizioni psicofisiche.
Nel caso del Grande Stabilimento Siderurgico di Taranto non si è
trattato di singoli episodi, quanto piuttosto di una precisa strategia
della proprietà aziendale la quale ha confinato i dipendenti
che non avevano accettato il declassamento delle proprie delle proprie
funzioni in una palazzina isolata (la famigerata Laf - ovvero l'ex
laminatotio a freddo)senza attribuire loro una specifica funzione.
Indubbiamente sullo sfondo di questa vicenda, che è salita
agli onori della cronaca sin dal 1997, si intravede il comportamento
da colonizzatore di altri tempi di un gruppo imprenditoriale del
nord che ha acquistato il più grande centro siderurgico del
Paese imponendo le sue regole e i suoi codici solo in ossequio alle
ciniche leggi della produttività e della redditività
aziendale e senza alcuna considerazione per il delivato ruolo sociale
che la grande fabbrica svolge nella complessa realtà locale
e regionale.
D'altra parte, risulta forse un po' eccessiva anche la posizione
della pubblica accusa quando ha fatto riferimento addirittura a
Cicerone per dimostrare che nella storia della Laf si sono messe
in atto nuove sofisticate forme di schiavitù.
Ma indubbiamente il problema generale resta e non va per nulla sottovalutato
in quanto il fenomeno del mobbing è molto più diffuso
di quanto appaia a prima vista ed è stato stimato dal Ministero
della Sanità nell'ordine dei due milioni di casi su tutto
il territorionazionale e soprattutto tende a crescere rapidamente
in funzione del nuovo modo di produrre e della diffusione delle
nuove professionalità.
Urge dunque una precisa regolamentazione della materia che riesca
ad inquadrare il rpoblema nei giusti limiti, evitando tutte quelle
strumentalizzazioni che possano inquinare il vero significato.
Innanzitutto appare necessaria l'individuazione di una casistica
puntuale che eviti di mettere sullo stesso piao le forme più
immediate di molestie e di discriminazioni soggettive con comportamenti
generalizzati che si possono configurare come nuovi strumenti di
relazioni sociali. Difendere la segretaria dalle avances del capoufficio
o l'impegato dall'invadenza del superiore è cosa diversa
dal ragionare su forme di apartheid che tendono a discriminare per
un motivo qualsiasi (politico, sindacale, anagrafico o culturale)
interi gruppi di lavoratori. Ma seppure possa sembrare piuttosto
impopolare risulta anche necessario porre dei precisi limiti a questo
tipo di reato e soprattutto definire con puntualità le procedure
di accertamento al fine di evitare che esso possa fungere da paravento
per comportamenti ingiustificati in grado di danneggiare l'impresa,
l'ufficio e più in generale, la stessa organizzazione del
lavoro. In maniera più esplicita la legittima difesa dei
lavoratori da effettivi soprusi e angherie sul luogo del lavoro
non deve dare spazio a comportamenti degenerativi che ancora troppo
frequentemente si possono riscontrare soprattutto nella Pubblica
Amministrazione. Se oggi, ad esempio, le più diverse forme
di esaurimento nervoso spesso coprono l'assenteismo non vorremmo
che la richiesta di un certificato di mobbing nasconda una volontà
ostruzionistica o rivendicazionistica rispetto all'organizzazione
dalla quale dipende il lavoratore. In questo caso non deriverebbe
non solo un danno per la produzione e la funzionalità dell'impresa,
e degli uffici, ma risulterebbe anche delegittimato uno dtrumento
di salvaguardia della dignità del lavoratore in un periodo
i cui rapporti di produzione richiedono un grande rispetto per tutti
i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella modernizzazione economica
e sociale.
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