da MERIDIANO, lunedì 17 dicembre 2001

MOBBING, DOPO TARANTO SERVONO REGOLE PIU' CHIARE
di Gennaro Biondi

La recente sentenza a due anni e tre mesi inflitta dal Tribunale di Taranto nei confronti del Presidente e del Direttore Generale dell'IVA per violenza privata contro settanta lavoratori, merita un'attenta considerazione, in quanto punisce un comportamento che al momento rappresenta ancora un reato giuridicamente codificato e come tale resta soggetto ad interpretazioni anche piuttosto diverse.
Si tratta del cosiddetto <<mobbing>>, ovvero di tutti quegli atteggiamenti vessatori che indirizzati in modo sistematico verso una persona sul luogo di lavoro possono incidere sulle sue condizioni psicofisiche.
Nel caso del Grande Stabilimento Siderurgico di Taranto non si è trattato di singoli episodi, quanto piuttosto di una precisa strategia della proprietà aziendale la quale ha confinato i dipendenti che non avevano accettato il declassamento delle proprie delle proprie funzioni in una palazzina isolata (la famigerata Laf - ovvero l'ex laminatotio a freddo)senza attribuire loro una specifica funzione.
Indubbiamente sullo sfondo di questa vicenda, che è salita agli onori della cronaca sin dal 1997, si intravede il comportamento da colonizzatore di altri tempi di un gruppo imprenditoriale del nord che ha acquistato il più grande centro siderurgico del Paese imponendo le sue regole e i suoi codici solo in ossequio alle ciniche leggi della produttività e della redditività aziendale e senza alcuna considerazione per il delivato ruolo sociale che la grande fabbrica svolge nella complessa realtà locale e regionale.
D'altra parte, risulta forse un po' eccessiva anche la posizione della pubblica accusa quando ha fatto riferimento addirittura a Cicerone per dimostrare che nella storia della Laf si sono messe in atto nuove sofisticate forme di schiavitù.
Ma indubbiamente il problema generale resta e non va per nulla sottovalutato in quanto il fenomeno del mobbing è molto più diffuso di quanto appaia a prima vista ed è stato stimato dal Ministero della Sanità nell'ordine dei due milioni di casi su tutto il territorionazionale e soprattutto tende a crescere rapidamente in funzione del nuovo modo di produrre e della diffusione delle nuove professionalità.
Urge dunque una precisa regolamentazione della materia che riesca ad inquadrare il rpoblema nei giusti limiti, evitando tutte quelle strumentalizzazioni che possano inquinare il vero significato.
Innanzitutto appare necessaria l'individuazione di una casistica puntuale che eviti di mettere sullo stesso piao le forme più immediate di molestie e di discriminazioni soggettive con comportamenti generalizzati che si possono configurare come nuovi strumenti di relazioni sociali. Difendere la segretaria dalle avances del capoufficio o l'impegato dall'invadenza del superiore è cosa diversa dal ragionare su forme di apartheid che tendono a discriminare per un motivo qualsiasi (politico, sindacale, anagrafico o culturale) interi gruppi di lavoratori. Ma seppure possa sembrare piuttosto impopolare risulta anche necessario porre dei precisi limiti a questo tipo di reato e soprattutto definire con puntualità le procedure di accertamento al fine di evitare che esso possa fungere da paravento per comportamenti ingiustificati in grado di danneggiare l'impresa, l'ufficio e più in generale, la stessa organizzazione del lavoro. In maniera più esplicita la legittima difesa dei lavoratori da effettivi soprusi e angherie sul luogo del lavoro non deve dare spazio a comportamenti degenerativi che ancora troppo frequentemente si possono riscontrare soprattutto nella Pubblica Amministrazione. Se oggi, ad esempio, le più diverse forme di esaurimento nervoso spesso coprono l'assenteismo non vorremmo che la richiesta di un certificato di mobbing nasconda una volontà ostruzionistica o rivendicazionistica rispetto all'organizzazione dalla quale dipende il lavoratore. In questo caso non deriverebbe non solo un danno per la produzione e la funzionalità dell'impresa, e degli uffici, ma risulterebbe anche delegittimato uno dtrumento di salvaguardia della dignità del lavoratore in un periodo i cui rapporti di produzione richiedono un grande rispetto per tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella modernizzazione economica e sociale.

 


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